Violenza sessuale e consenso: cosa prevede la proposta di riforma – No Ddl Bongiorno
Il disegno di legge A.S. 1715, già approvato dalla Camera dei deputati e ora in discussione al Senato, propone una modifica rilevante alla definizione del reato di violenza sessuale contenuta nell’articolo 609-bis del Codice penale. Il cuore della riforma è il consenso: il testo stabilisce che si ha violenza sessuale quando un atto sessuale avviene senza il consenso libero e attuale della persona.
Si tratta di un passaggio di grande importanza, perché sposta l’attenzione dalla violenza fisica o dalla minaccia esplicita alla libertà della persona. Al centro non vi è più soltanto il comportamento di chi agisce, ma soprattutto la volontà di chi subisce l’atto.
Questo principio non rappresenta una novità improvvisa, ma è il risultato di un lungo percorso giuridico, sociale e culturale, costruito anche grazie alle battaglie delle donne, dei movimenti femministi e dei centri antiviolenza, che hanno contribuito a cambiare il modo stesso di comprendere la violenza sessuale.
Per molto tempo, infatti, la violenza sessuale è stata interpretata soprattutto attraverso l’idea di costrizione, concentrando l’attenzione sulla forza, sulla minaccia o sulla capacità della vittima di opporsi. Nel tempo, però, la giurisprudenza e le istituzioni europee hanno chiarito un punto fondamentale: il consenso non può essere dato per scontato e non può essere desunto dalla mancata resistenza.
Un rapporto non è lecito solo perché non c’è stata una reazione fisica o un rifiuto esplicito.
Il consenso non coincide con il silenzio né con l’assenza di un “NO”.
Per essere valido deve essere libero, cioè espresso senza pressioni, paure, condizionamenti o situazioni che limitino la possibilità di scelta, e deve essere attuale, quindi riferito a quello specifico momento e a quello specifico atto. Può essere revocato in qualsiasi momento. L’assenza di un rifiuto verbale non equivale automaticamente a un consenso.
Questo aspetto è particolarmente importante perché, nella realtà delle violenze sessuali, non tutte le forme di rifiuto si manifestano attraverso un “NO” chiaro ed esplicito. Le reazioni delle persone di fronte a situazioni di paura, shock o pressione possono essere diverse e non sempre verbalizzate. Il freezing, il silenzio, l’immobilità o altre forme di mancata partecipazione non possono essere interpretati come segni di consenso. Il consenso, per essere tale, deve emergere come una manifestazione positiva e libera della volontà.
La proposta di riforma richiama il concetto di consenso libero e attuale, ma non esplicita in modo dettagliato le modalità attraverso cui la non volontà o il dissenso possono esprimersi. Questo punto assume un rilievo centrale sul piano culturale e interpretativo, perché il rischio di letture riduttive o stereotipate è strettamente legato al modo in cui la società continua a rappresentare le dinamiche della violenza.
Le ipotesi già previste dalla normativa vigente, come i casi in cui un atto sessuale viene imposto con violenza, minaccia o abuso di potere, oppure quando una persona viene indotta approfittando di condizioni di vulnerabilità, restano presenti. Le pene previste non subiscono modifiche sostanziali.
Il significato più profondo della riforma non è quindi solo tecnico, ma riguarda il riconoscimento esplicito della libertà sessuale e dell’autodeterminazione della persona.
Questo tema si colloca in un contesto sociale più ampio, in cui la violenza di genere continua a essere oggetto di mobilitazioni, dibattiti e iniziative pubbliche. Le manifestazioni e le prese di parola collettive, comprese quelle previste per questo 28 febbraio 2026, esprimono la necessità di mantenere alta l’attenzione su diritti che non possono essere considerati acquisiti una volta per tutte.
Rimettere al centro il consenso significa affermare un principio essenziale, ossia che la libertà e i confini della persona non richiedono giustificazioni, prove di resistenza o comportamenti considerati ideali. Il rispetto, la volontà, l’autodeterminazione e una modalità entusiasta di pronunciare quel “Sì!” è il presupposto e il limite entro il quale il consenso può esistere (e sinché ne ho voglia).